“ASSOCIAZIONE CULTURALE CON… TATTO D’ARTE”

Statuto

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione denominata “Con… Tatto d’Arte” , con sede in Zanica in via Libertà, 87, con durata illimitata.

L’Associazione ha l’intento di favorire la libera ed incondizionata espressione artistica, incentivare il “fare cultura”, costruendo momenti e luoghi di incontro e confronto, spazi espressivi aperti alla creatività e alle arti, punto di partenza e di riferimento per chiunque voglia raccontare e raccontarsi attraverso il teatro, la musica, la danza, la pittura, la scultura, la fotografia, la poesia, ….., con particolare riferimento alla ricerca e alla valorizzazione di opere e artisti del passato o ancora viventi, riconducibili alla cosiddetta Arte Spontanea, un filone che riunisce diverse forme espressive non codificate, dove l’ artista spesso è autodidatta, non ha intrapreso – oppure rifiuta – un formale percorso accademico, “fa arte” in forma spontanea e il valore delle opere deriva proprio dal loro carattere autenticamente personale.

Art. 2 – L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, anche promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, scultura, fotografia ed animazione.

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale ed internazionale, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.

Art. 3 – L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.

Art. 4 – Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed ha un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti anche attraverso pubblicazioni on line. Potranno essere soci dell’Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l’istituto dell’affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato. E’ esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art. 5 – La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo, non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 6 – La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 7 – Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

a) Quote associative e contributi dei soci;

b) beni immobili e mobili;

c) donazioni e lasciti;

d) contributi da privati;

e) contributi dallo Stato o altri Enti Pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

f) contributi di organismi internazionali;

g) ogni altro tipo di entrate contemplate dalla normativa in vigore.

Art. 8 – L’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all’assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo e-mail, ovvero mediante affissione all’albo dell’Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. E’ prevista l’Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, e approva il bilancio consuntivo relativo l’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso, nonché il regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo. All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri. Possono partecipare all’Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile. L’Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci.

Art. 9– L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Art.10 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque purché in numero dispari. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

1.elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;

2.nomina il tesoriere e il segretario;

3.attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

4.cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

5.predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;

6.presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

7.conferisce procure generali e speciali;

8.instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

9.propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;

10.riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

11.ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

12.delibera in ordine all’esclusione dei soci;

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 11 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 13 – Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea generale per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo. La gestione dell’Associazione sarà curata dal Tesoriere che dovrà accertare la regolarità della contabilità sociale, redigerà una relazione annuale, potrà verificare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potrà procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 14 – Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell’Associazione.

Art. 15 – Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

Art. 16 – In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.